La cessione di fabbricati che sono stati oggetto di interventi Superbonus 110% genera plusvalenza da dichiarare tra i redditi diversi se i lavori si sono conclusi da non più di dieci anni.
Con la Legge di bilancio 2024 – Legge 213/2023 – è stato disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2024, rientrano tra i redditi diversi anche le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi Superbonus 110% e che si sono conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.
Ne consegue, quindi, che la cessione degli immobili sopra citati, se effettuata nei successivi dieci anni dalla fine dei lavori è soggetta a imposta sul reddito.
Immobili esclusi
- gli immobili acquisiti per successione
- gli immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale dal cedente o da un suo familiare per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la cessione, ovvero per la maggior parte del periodo se tra acquisto e cessione siano decorsi meno dei dieci anni stabiliti.
Determinazione della plusvalenza
La plusvalenza per la cessione è data dalla differenza tra il valore realizzato dalla cessione e il costo di acquisto, al quale vanno aggiunti i costi inerenti.